Appropriatezza prescrittiva - Prime indicazioni operative

Facendo seguito all'incontro intercorso in data 24/3/2016, con i Presidenti degli Ordini del Medici delle Province pugliesi e sulla scorta delle indicazioni formulate dal Ministero della Salute con nota prot. n. 3012 -P — del 25/3/2016, che ad ogni buon fine si allega in copia, si comunica quanto segue, con l'invito a dame la massima diffusione fra gli operatori interessati:

Alla luce delle criticità emerse in ordine all'applicazione delle disposizioni del decreto in oggetto e delle linee di indirizzo operative emanate dal Ministero, oltre al mancato adeguamento del sistemi informatici di supporto alla prescrizione di tutti i soggetti, le parti (Regione Puglia e rappresentanti degli Ordini Provinciali dei medici) concordemente hanno ravvisato la necessita di formulare i seguenti indirizzi operativi al fine di facilitare l'attività del medici prescrittori.

    Nelle more degli adeguamenti informatici e fino a nuove disposizioni chiarificatrici da parte del Ministero che consentano la valorizzazione automatica del campo "note", i medici prescrittori (MMG, PLS e Medici Specialisti dipendenti e/o Convenzionati) dovranno riportare it quesito diagnostico coerente alle condizioni di erogabilita attualmente previste dal decreto senza obbligo di annotare ii codice notadi fianco alla prestazione o at quesito diagnostico. Nel caso in cui sia necessario prescrivere diversi esami/prestazioni, con indicazioni differenti, è sufficiente riportare sulla medesima ricetta il quesito diagnostico principale relativo alla prescrizione.
    Durante la fase di sperimentazione e monitoraggio del decreto 9 dicembre 2015, i medici prescrittori possono non applicare le condizioni di appropriatezza quando le prestazioni debbano essere erogate a pazienti oncologici, cronici invalidi.
    Indicazioni per i medici specialisti:
    per le prestazioni/esami in cui nel decreto figuri l'indicazione "a seguito di visita specialistica", "su prescrizione specialistica", "prescrivibile dallo specialista" la stessa è erogabile nell'ambito del SSN solo se prescritta su ricettario del SSN dal medico specialista dipendente o convenzionato con il SSN.
    Le prescrizioni di esami/prestazioni da eseguirsi entro trenta giorni dalla dimissione ospedaliera deve essere redatta direttamente dal medico ospedaliero sul ricettario unico regionale secondo i limiti di erogabilita previsti dal DM 9 dicembre 2015 e con le modalita riportate al precedente punto 1). Le stesse dovranno riportare il codice di priorita secondo quanto previsto dalla DGR 479 del 18/3/2014.
    Le prescrizioni di esami/prestazioni devono essere proposte dal medico specialista, su ricettario SSN o in dematerializzata, anche dopo il decorso del termine di 30 gg dalla dimissione ospedaliera, qualora il DM 9 dicembre 2015 preveda, per le stesse, l'obbligo della prescrivibilita a carico dello specialista. In ogni caso il documento di dimissione ospedaliera dovra indicare in maniera chiara:
    La/e diagnosi di dimissione;
    La eventuale differibilita oltre i 30 giorni dalla dimissione del follow up necessario;
    Eventuali esami/prestazioni che a giudizio del medico ospedaliero sono necessari per la specificita del caso. E obbligo in questi casi la chiara

indicazione di erogabilita a carico del SSN da parte dello specialista.

    la diagnostica di controllo per i pazienti cronici e per i pazienti oncologici nell'ambito di follow up, a breve e medio termine, dev'essere prescritta dal medico specialista sul ricettario unico regionale o in dematerializzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla DGR 479 del 18/3/2014, assolvendo anche al compiti di prenotazione tramite CUP.
    Nel caso di visita specialistica ambulatoriale, gli approfondimenti diagnostici ritenuti necessari per la risposta al quesito del medico curante, sono prescritti direttamente dal medico specialista sul ricettario unico regionale o in dematerializzata.
    Per i follow up, ed in particolare per quello da garantire ai pazienti affetti da patologia neoplastica, gli esami/prestazioni, per il monitoraggio a breve/medio termine (60 giorni) delle patologie seguite dai medici specialisti, sono prescritti direttamente sul ricettario del SSR o in dematerializzata dallo stesso medico specialista.
    Tutti i medici prescrittori (MMG, PLS, medici dipendenti e convenzionati con il SSN) sono tenuti ad applicare i codici di priorita di cui alla DGR 479 del 18/3/2014. Altri chiarimenti - Con riferimento a specifiche prestazioni il ministero ha fornito i seguenti chiarimenti :
    a) alla prestazione "90.14.1 Colesterolo HDL" (nota 55) con l'espressione "in assenza di valori elevati", si intende "in assenza di valori al di sotto della norma";
    b) la condizione di erogabilita per l'esecuzione della prestazione "90.43.5 Urato" (nota 76, lett. b) "Monitoraggio delle terapie citotossiche nella patologia gottosa" deve essere suddivisa in due distinte condizioni: "B) Monitoraggio delle terapie citotossiche" e "C) Patologia gottosa";
    c) la condizione di erogabilita della risonanza magnetica del rachide (nota 37) Si intende estesa ai casi in cui, anche senza dolore, sia presente una sintomatologia neurologica da compressione radicolare;
    d) nella radiologia diagnostica (note 31, 33, 35, 39), per "patologia tramautica acuta" Si intende "patologia traumatica", tenuto conto che la valutazione viene spesso rilevata a distanza dall ' evento;
    e) per la risonanza muscolo scheletrica (nota 39) senza mezzo di contrasto, la decisione di procedere all'indagine ecografica preliminare va ricondotta alla valutazione clinica del medico;
    f) per quanto concerne le indagini allergologiche, nella attuale fase sperimentale, indagini di base, costituite da non piii di 12 IgE specifiche per allergeni, possono essere prescritte direttamente dal Medico di medicina generale o dal Pediatra di libera scelta, ferma restando la possibilita per i medesirni professionisti di eseguire direttamente tali indagini cutanee.

Nelle more dell'adozione dell'accordo in Conferenza Stato Regioni di cui al co. 2 dell'Intesa del 26.11.2015 - Rep. 202/CSR - riguardante i criteri e le modalita di monitoraggio delle condotte prescrittive, i medici prescrittori continueranno ad attenersi alle disposizioni del Decreto, sulla base delle indicazioni operative surriportate.

Nel corso della fase di sperimentazione e monitoraggio le sanzioni di cui all'art. 9- quater del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, cosi come esplicitato dal Ministero nella nota allegata, non sono applicabili ai medici prescrittori. Resta inteso che la non applicabilita delle sanzioni riguarda solo le prestazioni di cui al DM 9/12/2015. Purtuttavia, il regime sanzionatorio, con

riferimento ai punti da 1) a 9) che hanno attinenza all'obbligo di utilizzo del ricettario unico regionale e/o al sistema " ricetta dematerializzata", trova la sua piena applicazione nel rispetto delle procedure previste dal singoli AA.CC.NN. correlati alle figure professionali interessate dal processo prescrittivo (MMG, PLS, specialist) ambulatoriali dipendenti e convenzionati).

Al fine di rendere pienamente operative dette disposizioni in materia prescrittiva, che entreranno a pieno regime nella misura del 90% entro il 31/12/2016, le componenti ravvisano la necessita di attuare un processo di formazione degli operatori interessati, al fine di raggiungere gradualmente la plena operativita, secondo il seguente cronoprogramma

    a) entro il 30 luglio p.v. occorrera garantire un 30 % dell'invio delle ricette in "dematerializzata";
    b) entro il 30 settembre p.v. occorrera garantire un 60 % dell'invio delle ricette in "dematerializzata;
    c) entro il 31/12/2016 settembre occorrera garantire un 90 % dell'invio delle ricette in "dematerializzata.

A tale riguardo l'informatizzazione delle postazioni sara realizzata dalle singole AA.SS.LL. , A.O. e EE.EE. attraverso gli applicativi messi in campo dalla Regione Puglia, utilizzando una "banda" pits., sostenuta, oppure utilizzando nuovi applicativi compatibili con il SIST, con oneri a carico delle AA.SS.LL.

Nella stessa seduta, si è discusso sulla possibilita per gli specialisti Odontoiatri accreditati, in ragione delle particolari condizioni di erogabilita ( vulnerabilita sociale e vulnerabilita sanitaria) previste decreto sulla appropriatezza, di poter prescrivere autonomamente su un proprio ricettario regionale.
A tale riguardo le parti hanno convenuto, in analogia a quanta previsto per i fisiatri inseriti negli studi di FKT, di assegnare agli odontoiatri che ne facciano richiesta ed opportunamente censiti, un ricettario regionale c.d. "biffato", per la prescrizione delle prestazioni riguardanti la sola branca di riferimento.

Resta inteso che detta autorizzazione sara emanata con apposito provvedimento di Giunta, in cui saranno previste anche le eventuali sanzioni a carico del medici prescrittori da definirsi previa confronto con le 00.SS. rappresentative. Fino alla data di adozione del provvedimento giuntale e comunque fino al 30/6/2016, si è stabilito, al fine di non creare nocumento agli assistiti, che le prestazioni di odontoiatria continueranno ad essere prescritte dai Medici di assistenza primaria e da i pediatri di libera scelta.

Per quanta attiene la definizione di " vulnerabilita sociale" Si è convenuto, che i limiti di reddito per usufruire delle prestazioni odontoiatriche, sono quelli previsti per le esenzioni per reddito, che saranno esaustivamente richiamati, nell'emanando provvedimento giuntale, anche a modifica del RR. 13/2007.

Per quanto concerne invece l concetto di "vulnerabilita sanitaria" , II Ministero ha stabilito che in tale accezione, "rientrano tutte le malattie e le condizioni cliniche che potrebbero risultare aggravate o pregiudicate do patologie odontoiatriche concomitanti".

Restano escluse dall'applicazione delle previsioni del decreto in oggetto , le prescrizioni di medici specialisti operanti in regime libero professionale, anche in attivita intramuraria, che potranno essere erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, solo seguendo II percorso per i soggetti non abilitati alla prescrizione diretta.

 In tali casi gli specialisti prescriveranno su ricetta bianca, curando che siano indicati i dati identificativi del soggetto prescrittore secondo quanto previsto nella Regione Puglia ( C.F. e numero di iscrizione all'albo professionale), oltre al riferimento delle condizioni di erogabilita previste dal decreto in oggetto. Tale prescrizione, potra essere trascritta dal medico di Assistenza Primaria e dal Pediatra di Libera Scelta, sul ricettario del SSR o in dematerializzata, barrando la casella "S" ( suggerita) e riportando i riferimenti del medico specialista che ha indotto la prestazione.

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