Gli emendamenti proposti dalle Regioni all'art. 1 del Decreto Balduzzi

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2012

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'assistenza territoriale e di garantire la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, si prevede quanto segue: le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria curando l'integrazione con il sociale e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative multi professionali, privilegiando la costituzione di strutture territoriali di riferimento. Tali strutture garantiranno l'accessibilità per 24/h 7 giorni alla settimana. Con il medesimo fine, le regioni si dotano di sistemi informatici e informativi finalizzati alla condivisione delle informazioni sanitarie, sociali e amministrative utili anche alla programmazione delle attività assistenziali. I medici convenzionati, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, operano all'interno dell'organizzazione regionale e utilizzano i relativi sistemi informatici per rispondere alle esigenze dei sistemi informativi. È istituito il ruolo unico per la medicina generale con la finalità di una maggiore integrazione dei medici convenzionati con il SSN. L'assistenza Primaria viene erogata da personale dipendente o convenzionato con il SSN. Presso le strutture territoriali di riferimento per l'erogazione dell'assistenza primaria le regioni possono prevedere la presenza di personale esercente altre professioni sanitarie già dipendente dalle Aziende Sanitarie o di operatori sociali in carico ai Comuni. Con l'obiettivo di migliorare la programmazione, la governabilità e il governo clinico del settore dell'assistenza primaria le regioni, nell'ambito dell'organizzazione di questi servizi, prevedono anche la realizzazione di modalità di collaborazione funzionale, tra i medici convenzionati, di tipo mono-professionale. Le regioni, per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 2 del presente articolo, utilizzano riallocandole le risorse già utilizzate come incentivi volti a promuovere l'adesione e a forme associative/organizzative o a incrementare l'utilizzo di strumenti informatici o la produzione di flussi informativi, non prevedendo ulteriori risorse aggiuntive. 
  2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato da ultimo dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, è così sostituito: Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali, è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti princìpi: 
   a) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale; 
   b) prevedere che la scelta del medico sia liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, abbia validità annuale e sia tacitamente rinnovata; 
   c) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità; 
   d) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali, del personale dipendente ospedaliero e delle professioni sanitarie; azione delle prestazioni, integrativi regionali; 
   e) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi; 
   f) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non reca pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il servizio SSN; 
   g) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota per ciascun assistito o per ciascuna ora prestata, definita sulla base di variabili legate alla complessità della casistica degli assistiti, come corrispettivi delle funzioni e attività assistenziali nonché sulla base di eventuali funzioni complementari a quelle assistenziali; 
   h) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le Aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a budget fermo restando quanto previsto alla lettera g)
   i) le Aziende sanitarie possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative multi professionali fornendoli in forma diretta oppure tramite l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie alla acquisizione degli stessi beni e servizi. In tale caso i medici garantiscono un impegno orario coerente con la programmazione aziendale e distrettuale; 
   l) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto; 
   m) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento anche con riferimento a quanto previsto per le modalità di collaborazione funzionale mono-professionale; 
   n) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito in ambito nazionale ed eventualmente modulato a livello regionale, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma; 
   o) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatria di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito in ambito nazionale ed eventualmente modulato a livello regionale; 
   p) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialistica ambulatoriale del servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca di interesse; 
   q) regolare la partecipazione dei medici convenzionati a società, anche cooperative, al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto; 
   r) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento con la convenzione; 
   s) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e privati operanti in convenzione con il SSN, in riferimento alla disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione; 
   t) prevedere la mancata adesione dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al sistema informativo dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica, comporti la revoca della convenzione; 
   u) le Regioni possono procedere all'inquadramento nel ruolo sanitario della dirigenza medica dei medici incaricati da almeno 5 anni nei servizi di emergenza sanitaria territoriale sulla base delle procedure e criteri di cui all'articolo 8, comma 1-bis del presente decreto nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.

  2-bis. Ai fini dell'applicazione dei contenuti del presente decreto, è autorizzato il rinnovo delle convenzioni nazionali, anche in deroga al blocco normativo vigente. L'eventuale nuova convenzione non dovrà comportare un incremento delle risorse economiche a carico del bilancio pubblico, rispetto a quelle già impiegate per il rinnovo dell'ultima convenzione. Decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni procedono comunque per le parti di loro competenza.

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