Il farmacista deve garantire il servizio a chiamata entro e non oltre trenta minuti

Con 46 voti favorevoli è stato approvato all’unanimità il disegno di legge che disciplina gli orari di apertura, i turni di sevizio, il riposo settimanale, la chiusura per ferie e festività delle farmacie aperte al pubblico nel territorio regionale. Lo scopo della norma è quello di assicurare la piena funzionalità del servizio pubblico farmaceutico a beneficio delle esigenze dell’utenza, in piena sintonia con la vigente normativa statale.  I turni di servizio sono regolamentati tenendo conto dell’intervallo pomeridiano, della domenica, dei giorni festivi e del servizio notturno e vengono stabiliti nell’ambito dei bacini di utenza dall’Ordine provinciale dei farmacisti.  Nello specifico, il turno di servizio obbligatorio durante l’intervallo pomeridiano è assicurato da almeno due farmacie ogni 80mila abitanti ad eccezione dei quartieri periferici distanti dal nucleo urbano in cui il servizio deve essere effettuato da una farmacia a chiamata; nei giorni festivi il sevizio è svolto da una farmacia, a turno fra tutte le farmacie, ogni 50mila abitanti, mentre il servizio notturno (dalle 20,00 alle 8,30) è assicurato da almeno due farmacie, a turno, nell’ambito delle stesse dimensioni di utenza previste per il servizio svolto durante l’intervallo pomeridiano. 
  Con un emendamento approvato all’unanimità è data la possibilità alle farmacie di effettuare l’apertura oltre i turni obbligatori.
Un altro emendamento approvato anch’esso all’unanimità (primo firmatario il consigliere PD Fabiano Amati (Pd) e riformulato dal governo) stabilisce che le farmacie che si avvalgono della possibilità di aprire oltre i turni obbligatori, dovranno programmare l’orario di apertura, predisporre il relativo calendario e darne una dettagliata comunicazione, ai fini della verifica e controllo, tramite avvisi affissi in farmacia e una comunicazione all’Ordine provinciale dei farmacisti che dovrà provvedere alla pubblicizzazione dell’orario aggiuntivo. 
  La legge fissa anche il tempo di chiusura per ferie fino ad un massimo di ventiquattro giorni lavorativi e, al fine di assicurare l’assistenza farmaceutica, dovrà essere garantita l’apertura di almeno il 50 per cento delle farmacie presenti nel bacino di utenza.
  È inoltre previsto che il farmacista deve garantire il servizio a chiamata entro e non oltre trenta minuti e per le violazioni di tutte le disposizioni vigenti saranno applicate delle sanzioni pecuniarie. 

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